Pesca del riccio di mare in Sardegna: ecco le nuove regole

Pesca consentita fino al 5 maggio 2024 ma solo ai pescatori professionali, con limiti di quantità e orari

Riccio di mare. ? AdobeStock | sabino.parente

Riccio di mare. ? AdobeStock | sabino.parente

È stato pubblicato il decreto dell’Assessore dell’agricoltura che disciplina il calendario per la stagione 2023/2024 e le modalità consentite per la pesca del riccio di mare, alla luce delle nuove disposizioni normative di cui all’art. 8 comma 7 della legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17.

A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS e fino al 5 maggio 2024 è autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali.

La pesca è consentita ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall’imbarcazione mediante asta e specchio per ricci (tradizionalmente chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo, unicamente se in licenza è autorizzato ai sensi di legge l’attrezzo Arpione (HAR); ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.

È vietata la raccolta del riccio di mare da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.

Il pescatore marittimo e subacqueo professionale autorizzato può prelevare una quota massima giornaliera di 1000 ricci se l’operatore è da solo, o di 2000, se con imbarcazione e assistente a bordo.

Per l’intera durata della stagione di pesca, in considerazione del numero massimo di quattro giornate lavorative settimanali previste ai sensi di legge, il pescatore è tenuto a comunicare giornalmente, prima dell’inizio delle operazioni di pesca, l’area di prelievo, l’orario di inizio delle operazioni di pesca e al momento dello sbarco, la fine delle medesime all’Autorità marittima competente.

In fase sperimentale, al fine di consentire un approccio più tecnologico, sostenibile e immediato nella comunicazione, in forma volontaria, si incentiva l’uso dell’APPpesca.

Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6:00 sino alle ore 14:00; l’impossibilità di rispettare l’orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità marittima competente.

Il pescatore subacqueo professionale regolarmente autorizzato e il pescatore marittimo professionale che svolgano l’attività di pesca del riccio di mare:

a) è tenuto a ritirare, prima dell’inizio dell’attività di pesca del riccio di mare, il registro di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura o presso gli uffici dell’Agenzia regionale Laore Sardegna di Santa Giusta e Sassari;

b) è tenuto a compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca e tenere a disposizione in caso di verifica degli organi di vigilanza il registro di pesca del riccio di mare;

c) è tenuto a inviare tramite piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi) copia in digitale del registro di pesca del riccio di mare debitamente compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare.

Il pescatore marittimo professionale è soggetto agli stessi obblighi previsti per il pescatore subacqueo professionale fatta eccezione per la modalità di invio del registro di pesca (che dovrà avvenire via PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it).

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