Tempo di Dichiarazioni dei Redditi: Che fare? – I parte –

Per le società e le persone fisiche lavoratori autonomi e titolari di partita IVA, non vi sono dubbi: devono fare la dichiarazione dei redditi presentando il Modello Redditi (ex Modello Unico).

Gli altri contribuenti, cioè i titolari di redditi da lavoro dipendente e/o pensione, possono invece scegliere tra il Modello 730 e il Modello Redditi e, non solo, a certe condizioni possono trovarsi anche nella situazione di poter scegliere se presentare o meno la dichiarazione dei redditi. Ma andiamo per gradi.

La dichiarazione dei redditi (indipendentemente dal modello utilizzato) viene elaborata per definire se il contribuente deve pagare imposte all’Erario o, se lo stesso ha diritto alla restituzione di maggiori imposte versate/trattenute.

Una volta determinata l’entità del debito/credito, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o pensione vi è l’opportunità di scegliere con quale modello presentare la dichiarazione:

La differenza sostanziale tra il Modello 730 e il Modello 730 senza sostituto e il Modello redditi sta nel numero dei soggetti coinvolti: il primo, il Modello 730 coinvolge il contribuente, il sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico) e l’Erario; il Modello 730 senza sostituto e il Modello Redditi interessano soltanto il contribuente e l’Erario.

 

 

Con il Modello 730 il sostituto d’imposta si interpone tra il contribuente e il fisco. Se dal Modello 730 scaturisce un debito per il contribuente, il “sostituto” trattiene le somme dovute dalla busta paga/pensione e le versa all’Erario per suo conto; se viceversa, emerge un credito, il “sostituto” versa l’importo sulla busta paga/pensione nei mesi di luglio/agosto e successivamente chiede indietro tali somme al Fisco, entro certi limiti.

Con i Modelli 730 senza sostituto e il Modello Redditi manca la figura del “sostituto” e il contribuente ha un rapporto diretto con l’Agenzia delle Entrate, nel senso che se dalla dichiarazione emerge un debito l’importo dovuto viene versato direttamente dal contribuente con il modello di pagamento F24, se invece emerge un credito chiederà, in sede di dichiarazione il rimborso, e le somme gli verranno accreditate rispettivamente entro dicembre e entro un anno.

Per le tasche del contribuente la scelta tra Modello 730 e Modello Redditi sostanzialmente non cambia nulla, la scelta è determinata da diverse condizioni: il quantum, la capienza del sostituto, la tempistica e non di meno le disponibilità finanziarie del contribuente.

Il primo elemento da considerare è la “capienza del sostituto d’imposta”. Non desidero annoiarvi con disquisizioni tecniche, in questa sede è sufficiente sapere che il sostituto potrebbe non essere in grado di rimborsare tutto il credito o trattenere tutte le somme a debito, pertanto occorre verificare la capienza del sostituto d’imposta.

 

 

Le scelte vengono determinate dalla combinazione di diversi fattori. Facciamo alcuni esempi.

  1. CREDITO ELEVATO: Se dalla dichiarazione emerge un credito di una certa consistenza, e il “sostituto” non ha capienza potreste non vedervi rimborsato integralmente il credito e dover attendere un ulteriore anno. Appurato che il sostituto non ha capienza, è preferibile optare per il 730 senza sostituto che comporterà il rimborso entro il mese di dicembre.
  2. DEBITO ELEVATO: In questo caso il sostituto potrebbe non essere in grado di versare per conto del contribuente tutte le somme dovute, e si potrebbe incorrere in sanzioni e interessi per omessi/tardivi pagamenti. In questo caso è preferibile optare per il 730 senza sostituto o per il Modello Redditi ed effettuare i versamenti in proprio con il Modello F24. Il potersi autogestire nel versamento delle imposte consente al contribuente, di ottemperare in maniera più agevole ai propri doveri verso il fisco (magari optando per il c.d. ravvedimento operoso).
  3. CREDITI/DEBITI di modesta entità: in questo caso, il sostituto non dovrebbe avere problemi di capienza (verificare sempre) e il Modello 730 può essere preferibile in quanto il contribuente, una volta presentato detta dichiarazione nulla ha più da adempiere se non attendere il prelievo dalla busta paga/pensione se è a debito, o il rimborso nella stessa busta, nei mesi di luglio/agosto.

Fin qui abbiamo parlato delle tempistiche sui rimborsi: luglio/agosto presentando il Modello 730, dicembre presentando il Modello 730 senza sostituto e entro l’anno successivo nel caso di Modello Redditi.

In merito invece ai versamenti da effettuare, possiamo cosi sintetizzare:

 

A cura della D.ssa Maria Laura Cugurullo, Dottore Commercialista

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